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Zoletil: il medicinale veterinario contenente il principio attivo tiletamina – Le indicazioni della FNOVI

Con Decreto 23 dicembre 2019 (in allegato) la sostanza ‘tiletamina’ è stata inserita nella tabella I e nella tabella dei medicinali sezione A del DPR 309/90 e ss.mm.
In Italia il principio attivo tiletamina (2-etilamino-2-(2-tienil)-cicloesanone) è contenuto, in associazione con una benzodiazepina, nel medicinale veterinario autorizzato denominato Zoletil.
A seguito di questa circostanza, viene ritenuto utile informare tutti i colleghi Medici Veterinari che è necessario applicare tutte le disposizioni previste dal DPR 309/90 per quanto concerne la distribuzione all’ingrosso, la vendita al dettaglio, la prescrizione, l’approvvigionamento, la detenzione e la tenuta dei registri e la somministrazione.
L’approvvigionamento pertanto dovrà avvenire con richiesta cartacea IN TRIPLICE COPIA su carta semplice intestata come previsto dall’art.42 del DPR 309/90 (così come per la ketamina e per tutti gli altri farmaci presenti nella Sezione A).

Il carico e lo scarico di tali medicinali dovrà essere effettuato su apposito registro per i medicinali stupefacenti vidimato dall’autorità sanitaria.
Le modalità di conservazione e di scadenza sono da intendersi come da foglietto illustrativo mentre per lo smaltimento dovrà essere effettuato con le stesse modalità previste per la ketamina e per gli altri farmaci ricompresi nella sezione A .
La documentazione dovrà essere conservata per due anni.
Si ricorda infine che il farmaco continua a non poter essere prescritto a terzi, in quanto rientra nell’elenco dei medicinali del Decreto 28 Luglio 2009 che disciplina l’utilizzo e la detenzione dei medicinali ad uso esclusivo del Medico Veterinario.

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