Nelle more dell’imminente passaggio alla registrazione elettronica dei trattamenti agli animali da produzione di alimenti – ai sensi del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 – si fornisce indicazioni circa l’allineamento delle rimanenze di medicinali veterinari. Come è noto, l’articolo 86 del d.lgs. 193/2006 e s.m.i. stabilisce che “Non costituiscono scorte le rimanenze di medicinali veterinari al termine delle prescritte terapie effettuate mediante flaconi multidose o confezioni multiple ovvero di rimanenze dovute all’interruzione della terapia prescritta o sopraggiunta modifica della stessa”. Per tali rimanenze è prevista l’annotazione, a cura dell’allevatore, nel registro cartaceo alla voce “Confezioni residue”. Con l’introduzione del registro elettronico si rende necessario aggiornare il sistema informatico sulla tracciabilità del farmaco veterinario (c.d. REV), allineando le rimanenze registrate a sistema con quelle reali. A tal fine, è stata predisposta e messa a disposizione un’apposita funzione informatica (ALLEGATO), rivolta principalmente agli operatori, in capo ai quali ricade la responsabilità delle rimanenze, ed estesa a ulteriori profili, nei limiti delle competenze e di eventuali situazioni di emergenza. Si chiarisce che tale servizio ha come finalità esclusiva quella di agevolare l’avvio del registro elettronico e in quanto tale può essere eseguito un’unica volta ed è irreversibile. Pertanto, l’allineamento delle rimanenze presuppone il conseguente passaggio alla registrazione informatica dei trattamenti. Infine, vista l’imminenza della data del 28 gennaio 2022 si sollecitano tutti gli operatori del settore ad acquisire le credenziali la cui procedura è disponibile al seguente link https://www.ricettaveterinariaelettronica.it/richiesta-account.html.